Art. 7

In vigore dal 15 ago 1962
Il primo comma dell'art. 248 è sostituito dal seguente: Gli oggetti di equipaggiamento si considerano dati in semplice consegna ai singoli; sono quindi fatti risultare nel carico stabilito alla fine dell'anno finanziario di cui all'art. 358".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-7

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