Art. 3
In vigore dal 15 ago 1962
L' è sostituito dal seguente:
"Della tenuta dei conti dei reparti sono responsabili in proprio sottufficiali in servizio permanente: uno per il materiale e uno per il contante.
Detti sottufficiali hanno l'obbligo di presentare i conti stessi per rendere ragione e rispondere contabilmente di quanto ricevono sia in danaro sia in materiale.
Rimane ferma la responsabilità disciplinare del comandante del reparto, in rapporto alla funzione di vigilanza che gli compete".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-04-09;963#art-3