Statuto›Capo VI
Art. 33
In vigore dal 1 feb 1962
Per la prima applicazione del presente statuto l'esercizio finanziario del Fondo di assistenza per i finanzieri ha inizio il giorno di entrata in vigore del presente statuto e termina il 31 dicembre 1962.
Il primo Consiglio di amministrazione e il primo collegio dei revisori dei conti, nominati in base al presente statuto, restano, in carica rispettivamente, fino al 31 dicembre 1962 e fino ai 31 dicembre 1963.
Entro 15 giorni dalla nomina il Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma delibera il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario di cui al primo comma, secondo le norme stabilite dal presente statuto, e lo comunica immediatamente al collegio dei revisori dei conti. La previsione e determinata assumendo come valore delle entrate ordinarie una somma pari al terzo delle entrate complessive del Fondo massa della Guardia di finanza verificatesi negli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59, 1959-60, per il titolo di cui all' lettera b) della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e all' lettera b) della legge 11 marzo 1953, n. 201, nonché per redditi patrimoniali. Tale somma viene ragguagliata al numero dei mesi dell'esercizio finanziario di cui al primo comma.
Il collegio dei revisori dei conti esamina a sua volta il bilancio entro 15 giorni dalla comunicazione.
I successivi bilanci di previsione sono formati sulla base delle entrate verificatesi nei tre esercizi finanziari precedenti, ivi compresi quelli relativi al Fondo massa della Guardia di finanza.
Finché entrerà in valutazione a tali fini, la gestione riferita al periodo dal 1 luglio 1961 al 31 dicembre 1962 sarà considerata nel suo complesso e le relative entrate saranno computate nella misura di due terzi; e finché entreranno in valutazione, agli stessi fini, le gestioni dei precedenti esercizi finanziari del Fondo massa, le entrate relative, da assumere come base per la previsione sono quelle indicate nel terzo comma.
Nel corso dell'adunanza di cui al terzo comma il Consiglio di amministrazione delibera la costituzione del fondo di riserva ai sensi dell', utilizzando le esistenti disponibilità patrimoniali in titoli e contanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-33