Statuto›Capo IV
Art. 29
In vigore dal 1 feb 1962
Per gli adempimenti relativi agli affari del Fondo e al servizio di cassa è costituita una segreteria a cui è preposto un ufficiale della Guardia di finanza. Ad altro ufficiale o ad un maresciallo della Guardia di finanza è affidato l'incarico di cassire.
Il capo della segreteria e il cassiere sono nominati dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-29