StatutoCapo IV

Art. 27

In vigore dal 5 dic 1971
Dalle entrate ordinarie annuali è dedotta una somma pari 5% di esse per costituire un fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un importo pari alla media tali entrate nel triennio precedente. Il Consiglio di amministrazione può stabilire che il fondo riserva sia portato ad una consistenza maggiore, purchè non superi il triplo del minimo anzidetto. Il fondo di riserva o impiegato: a) per integrare le disponibilità del Fondo destinate a finanziare le spese previste in bilancio ai sensi dell', quando le entrate ordinarie siano inferiori alle previsioni; b) per il pagamento delle spese impreviste e straordinarie. c) per far fronte alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per le voci di spesa di cui al secondo comma dell'. Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma del primo comma.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 agosto 1971, n. 932 ha disposto (con l'art. 2) che le modifiche da esso introdotte hanno effetto dal 1 gennaio 1971.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo