Statuto›Capo IV
Art. 25
In vigore dal 5 dic 1971
Per la compilazione del bilancio di previsione si osservano le norme seguenti Sulla base dei consuntivi si calcola la media delle entrate ordinarie del Fondo nei tre esercizi precedenti a quello in corso, al netto delle quote destinate al fondo di riserva al sensi dell'. La somma così calcolata è aumentata dall'avanzo netto della gestione delle entrate ordinarie dell'esercizio precedente ed è così ripartita:
a) 9% per l'assistenza agli orfani;
b) 2% per l'assicurazione del personale;
c) 3% per le spese generali;
d) 60% per l'indennità di buonuscita;
e) 26% per gli altri interventi del fondo.
Il Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio, può variare, in più o in meno, le percentuali stabilite alle lettere a), b), c) ed e) del precedente comma, in relazione all'andamento della gestione.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 agosto 1971, n. 932 ha disposto (con l'art. 2) che le modifiche da esso introdotte hanno effetto dal 1 gennaio 1971.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-25