StatutoCapo IV

Art. 28

In vigore dal 1 feb 1962
Le somme spettanti al Fondo di assistenza per i finanzieri sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità che saranno stabilite d'intesa fra l'amministrazione della Cassa e il Consiglio di amministrazione del fondo. Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità sono investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in acquisto di immobili. Per le esigenze contabili amministrative il Fondo può avvalersi del servizio dei conti correnti postali e dei servizi degli istituti di credito di diritto pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-28

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Art. 28 Approvazione dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. — Testo vigente | Portale Normativo