StatutoCapo V

Art. 32

In vigore dal 1 feb 1962
Il Fondo di assistenza per i finanzieri è posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze, il quale: può impartire, al Consiglio di amministrazione direttive di massima da seguire nella impostazione del programma assistenziale per ogni esercizio finanziario; può ordinare ispezioni straordinarie alla gestione dei Fondo richiedendo all'uopo l'intervento di funzionari della Ragioneria generale dello Stato; può chiedere in ogni momento al Consiglio di amministrazione, dati o comunicazione di documenti relativi alla gestione del Fondo; approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il rendiconto, e comunica al Consiglio di amministrazione le sue eventuali osservazioni, con le disposizioni del caso; esercita ogni altra funzione di vigilanza sull'ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-32

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