Statuto›Capo VI
Art. 36
In vigore dal 1 feb 1962
Coloro che maturano il diritto alla concessione della indennità di buonuscita durante il periodo dal 1 luglio 1961 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore del presente statuto, beneficiano del trattamento più favorevole fra la liquidazione eseguita secondo le disposizioni precedenti a quella: stabilita, ai sensi del presente statuto, per il primo esercizio finanziario del Fondo di assistenza per i finanzieri.
IL Ministro per le finanze: TRABUCCHI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-36