Art. 1

In vigore dal 1 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 20 ottobre 1960, n. 1265; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvato lo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri secondo il testo allegato ai presente decreto, firmato dal Ministro per le finanze.
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