Statuto›Capo I
Art. 4
In vigore dal 1 feb 1962
Il conferimento di borse di studio ha luogo mediante concorso annuale.
Possono partecipare al concorso i figli dei militari della Guardia di finanza che siano Iscritti ad un corso di studi dell'ordine medio o superiore presso un istituto statale, parificato o riconosciuto dallo Stato, quando nel precedente anno scolastico non siano stati ripetenti ed abbiano conseguito la promozione, l'ammissione, la licenza o il diploma nella sessione estiva.
Sono esclusi dal concorso coloro che frequentano il primo anno della scuola media o di scuola di grado corrispondente.
Gli studenti universitari iscritti ad anni di corso successivi al primo possono partecipare al concorso se abbiano superato in ciascun anno di corso tutti gli esami obbligatori.
La preferenza è stabilita in relazione alla votazione conseguita.
A parità di titoli sono preferiti gli orfani e coloro che appartengano a famiglia più numerosa o che versi in più disagiate condizioni economiche.
L'importo delle borse di studio è differenziato a seconda che lo studente frequenti un istituto nella stessa sede ove risiede la famiglia o in sede diversa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-4