Statuto›Capo I
Art. 7
In vigore dal 1 feb 1962
La concessione di sussidi straordinari ha luogo, su domanda dell'interessato o su proposta di un comando della Guardia di finanza retto da ufficiale, in favore di militari del Corpo, in servizio o in congedo, o delle loro vedove, o degli orfani. La concessione può aver luogo, in casi particolari, anche in favore dei parenti superstiti del militare.
La concessione è subordinata all'accertamento dello stato di necessità per cui e presentata domanda o proposta.
Salvo il caso di particolare stato di necessità dipendente da eventi dannosi gravi e ripetuti o persistenti, non si può concedere più di un sussidio nel biennio allo stesso beneficiario e non si possono concedere sussidi agli orfani ricoverati, ai sensi dell', in istituti d'istruzione, nè al loro congiunti, per tutta la durata del ricovero.
L'importo massimo dei sussidi è stabilito dal Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni esercizio finanziario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-7