StatutoCapo I

Art. 8

In vigore dal 1 feb 1962
L'indennità di buonuscita è corrisposta dopo almeno nove anni di servizio effettivo al militare della Guardia di finanza, in aggiunta a quella liquidata da altri enti in base alle disposizioni in vigore, all'atto in cui cessa dal servizio permanente o continuativo o all'atto in cui cessa dalla rafferma. È escluso dal beneficio il militare incorso nella perdita del grado. Nel caso di collocamento in congedo per infermità dipendente da causa di servizio l'indennità è corrisposta anche se il militare non abbia compiuto il periodo di servizio di cui al precedente comma. L'indennità è corrisposta su domanda degli aventi diritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo