Statuto›Capo I
Art. 5
In vigore dal 1 feb 1962
Possono essere messe a concorso borse di studio e di perfezionamento all'estero in favore dei figli dei militari della Guardia di finanza Iscritti in università o scuole dell'ordine superiore o già laureati, che siano particolarmente dotati e debbano compiere o completare all'estero il corso degli studi intrapresi o la preparazione professionale.
La durata massima delle borse di studio o di perfezionamento all'estero è di quattro anni.
Si osservano i criteri stabiliti nell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-5