Statuto›Capo I
Art. 2
In vigore dal 1 feb 1962
L'assistenza agli orfani si esplica mediante il ricovero in istituti d'istruzione, l'ammissione in colonie climatiche e mediante ogni altro intervento idoneo a favorire l'istruzione e a svilupparne le attitudini.
Il ricovero negli istituti d'istruzione ha luogo per tramite dell'ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, eretto in ente morale con decreto dal Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, e con l'osservanza delle disposizioni contenute nello statuto dell'ente anzidetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-2