StatutoCapo I

Art. 6

In vigore dal 1 feb 1962
L'assicurazione del personale destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato, può essere stipulata sia contro i danni verso terzi sia sulla vita o l'invalidità dei militari. La scelta degli enti di assicurazione è effettuata mediante pubblica gara.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-6

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Art. 6 Approvazione dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. — Testo vigente | Portale Normativo