Statuto›Capo I
Art. 6
In vigore dal 1 feb 1962
L'assicurazione del personale destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato, può essere stipulata sia contro i danni verso terzi sia sulla vita o l'invalidità dei militari.
La scelta degli enti di assicurazione è effettuata mediante pubblica gara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-6