Statuto›Capo I
Art. 11
In vigore dal 1 feb 1962
I contributi alte sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti della Guardia di finanza sono concessi di volta in volta su proposta motivata dei comandanti di corpo o di autorità superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-11