Statuto›Capo II
Art. 14
In vigore dal 1 feb 1962
Il Consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto;
b) delibera le erogazioni previste dalla legge e dal presente statuto;
c) formula le proposte di modificazione da apportare allo statuto del Fondo;
d) delibera l'investimento delle disponibilità finanziarie e stabilisce la somma massima che ai sensi dell' può essere mantenuta nel conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti;
e) esercita tutte le altre funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze le delibere riguardanti:
a) il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto;
b) l'acquisto di immobili da destinare all'assistenza del militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado in servizio ed in congedo e dei loro orfani;
c) la vendita e la permuta di immobili.
Il Ministro per le finanze o un sottosegretario da lui delegate può sempre assistere alle sedute del Consiglio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-14