StatutoCapo II

Art. 14

In vigore dal 1 feb 1962
Il Consiglio di amministrazione: a) delibera il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto; b) delibera le erogazioni previste dalla legge e dal presente statuto; c) formula le proposte di modificazione da apportare allo statuto del Fondo; d) delibera l'investimento delle disponibilità finanziarie e stabilisce la somma massima che ai sensi dell' può essere mantenuta nel conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti; e) esercita tutte le altre funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. Sono soggette all'approvazione del Ministro per le finanze le delibere riguardanti: a) il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto; b) l'acquisto di immobili da destinare all'assistenza del militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado in servizio ed in congedo e dei loro orfani; c) la vendita e la permuta di immobili. Il Ministro per le finanze o un sottosegretario da lui delegate può sempre assistere alle sedute del Consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-14

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