StatutoCapo II

Art. 17

In vigore dal 1 feb 1962
Il segretario del Consiglio di amministrazione: a) cura l'istruttoria degli affari da sottoporre al Consiglio e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni; b) redige i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e ne cura la trascrizione sull'apposito libro; c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione osservando le direttive di massima o particolari impartite dal presidente; d) cura la tenuta della contabilità del Fondo, dei libri e della corrispondenza; conserva gli atti e i documenti relativi alla gestione; e) è consegnatario dei beni mobili e immobili del Fondo; f) provvede alla pubblicazione dei bilanci sul foglio d'ordine della Guardia di finanza; g) rende ogni trimestre il conto della riscossioni e del pagamenti al Consiglio di amministrazione, che dopo l'esame di competenza lo rimette al Collegio dei revisori dei conti per l'approvazione. Al conto anzidetto sono allegati i documenti giustificativi dei movimenti di cassa. Il segretario ha la firma per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-17

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