StatutoCapo II

Art. 19

In vigore dal 1 feb 1962
Il Collegio del revisori dei conti: a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto del Fondo; b) prende visione dei verbali del Consiglio di amministrazione; c) esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto; d) controlla la regolare tenuta della contabilità nonché la corrispondenza del bilancio e del fondo patrimoniale con le risultanze delle scritture contabili eseguendo, anche a mezzo di singoli revisori, le occorrenti Ispezioni; e) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa; f) può assumere notizie presso il Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione su determinati affari. I revisori assistono alle adunanze dei Consiglio di amministrazione, essi esercitano le loro funzioni sia collegialmente ai sensi dell' del presente statuto, che individualmente. Degli accertamenti eseguiti si redige verbale che va riprodotto nel libro delle adunanze del collegio. Le osservazioni del collegio sulla gestione del Fondi sono comunicare al presidente del Consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza. Nel caso di dissenso fra Il Consiglio di amministrazione e il collegio del revisori il presidente del Fondo trasmette gli atti al Ministro per le finanze per le decisioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-19

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Art. 19 Approvazione dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. — Testo vigente | Portale Normativo