StatutoCapo III

Art. 22

In vigore dal 1 feb 1962
Le entrate del Fondo sono ordinarie e straordinarie. Le entrate ordinarie comprendono: i redditi patrimoniali; le quote delle multe, ammende, pene pecuniarie e prodotti di confisca, previste dall', primo comma, lettera b) della legge 7 febbraio 1951, n. 168; dall'articolo 144, secondo comma, lettera b) della legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424, quale risulta sostituito dall' della legge 11 marzo 1953, n. 201; da qualsiasi altra disposizione che ne preveda la devoluzione al Fondo massa della Guardia di finanza. Le entrate straordinarie comprendono entrate effettive ed entrate per movimento di capitali. Le entrate straordinarie effettive sono costituite da eventuali oblazioni, sovvenzioni, lasciti, donazioni, entrate diverse. Le entrate straordinarie per movimento di capitali sono costituite da eventuali vendite di beni, accensione di debiti, rimborsi di anticipazioni e di crediti, partite che si compensano nella spesa, ricuperi diversi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-22

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