Statuto›Capo III
Art. 23
In vigore dal 1 feb 1962
Le quote delle sanzioni pecuniarie di cui sia previsto il versamento al Fondo massa della Guardia di finanza per la successiva erogazione ai sensi dell' del regio decreto 11 marzo 1923, n. 758 e degli della legge 7 febbraio 1951, n. 168, sono versati, allo stesso fine, al Fondo di assistenza per i finanzieri.
I versamenti di cui al comma precedente sono iscritti nella categoria delle entrate straordinarie per movimento di capitali, come partite che si compensano nella spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-23