Statuto›Capo II
Art. 18
In vigore dal 1 feb 1962
Il controllo sull'amministrazione del Fondo è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro per le finanze e composto da:
a) il direttore della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze, il quale assume le funzioni di presidente;
b) due funzionari della carriera direttiva del Ministero delle finanze, aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione. In ogni caso uno di essi sarà il capo dell'ispettorato generale amministrativo del Comando generale della guardia di finanza;
c) un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da designarsi dal Ministro per il tesoro;
d) il capo del servizio contabilità e revisione del Comando generale della guardia di finanza.
I revisori durano in carica due anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-18