Statuto›Capo II
Art. 20
In vigore dal 1 feb 1962
Il collegio dei revisori del conti è convocato dai presidente di detto organo e si riunisce almeno una volta al mese.
Di ogni riunione si redige processo verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio ed è sottoscritto dagli intervenuti.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri, fra cui il presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-20