StatutoCapo II

Art. 20

In vigore dal 1 feb 1962
Il collegio dei revisori del conti è convocato dai presidente di detto organo e si riunisce almeno una volta al mese. Di ogni riunione si redige processo verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio ed è sottoscritto dagli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri, fra cui il presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo