Statuto›Capo II
Art. 16
In vigore dal 1 feb 1962
Vice presidente del Fondo e il comandante in 2ª della Guardia di finanza. Egli sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento e lo couadiuva nell'assolvimento dei compiti di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-16