StatutoCapo II

Art. 16

In vigore dal 1 feb 1962
Vice presidente del Fondo e il comandante in 2ª della Guardia di finanza. Egli sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento e lo couadiuva nell'assolvimento dei compiti di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo