Art. 16
StatutoCapo II

Art. 16

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In vigore dal 1 feb 1962
Vice presidente del Fondo e il comandante in 2ª della Guardia di finanza. Egli sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento e lo couadiuva nell'assolvimento dei compiti di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-16