Statuto›Capo I
Art. 3
In vigore dal 1 feb 1962
L'assistenza ai militari della Guardia di finanza in servizio è intesa a favorire le condizioni perché essi, durante i periodo di sosta dall'attività operativa, possano usufruire di luoghi di ritrovo e di riposo per ritemprare spirito e corpo al di fuori di influenze non aderenti alla serena compostezza dell'ambiente militare. Gli interventi del Fondo consistono, perciò, nel finanziare, nei limiti delle disponibilità, le iniziative dirette a scopi di formazione e di elevazione spirituale, culturali e ricreativi, a sviluppare l'attività fisico-sportiva, a tutelare la sanità.
Tale assistenza si esplica altresì agevolando l'accesso a stazioni climatiche dei militari e dei loro familiari superstiti e con la distribuzione di pacchi dono ai militari ammalati o infortunati.
Il Consiglio di amministrazione su richiesta motivata del comandanti di corpo, può disporre che siano concesse anticipazioni ai reparti situati in località disagiate per l'acquisto di scorte di viveri e combustibili e agli spacci cooperativi per le spese d'impianto. Le somme anticipate per tali titoli devono essere rimborsate al Fondo entro due anni.
L'assistenza ai militari della Guardia di finanza in congedo si esplica concorrendo alle spese per il loro ricovero in case di riposo quando siano vecchi o invalidi e in stato di indigenza, se le persone tenute per legge a prestare gli alimenti manchino o non siano in condizione, in tutto o in parte, di provvedervi. Detta assistenza si esplica altresì agevolando l'accesso a stazioni di riposo dei familiari superstiti del militare, che siano in condizione di bisogno.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 24/01/1962, n. 21 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-3