StatutoCapo I

Art. 9

In vigore dal 1 dic 1972
L'indennità di buonuscita è corrisposta in relazione al numero degli anni di effettivo servizio prestato dal militare trasferimento o richiamo. La frazione di anno superiore sei mesi è considerata come anno intero. La misura dell'indennità, per ogni anno di servizio, è pari al prodotto fra l'ammontare della quota stanziata in bilancio ai sensi dell', terzo comma, lettera d) ed il coefficiente 0,0000322. Nei casi previsti nel terzo comma dell' l'indennità è commisurata a dieci annualità, qualora non spetti una liquidazione più favorevole ai sensi del secondo comma del presente articolo. L'indennità non può essere inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente,nè può avere un incremento superiore al 15%.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-9

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Art. 9 Approvazione dello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. — Testo vigente | Portale Normativo