Art. 11
StatutoCapo I

Art. 11

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In vigore dal 1 feb 1962
I contributi alte sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti della Guardia di finanza sono concessi di volta in volta su proposta motivata dei comandanti di corpo o di autorità superiore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-11