Art. 2
In vigore dal 1 feb 1962
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a, Roma, addì 18 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 19. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-rd-2