Statuto›Capo IV
Art. 27-bis
In vigore dal 1 dic 1972
Le eventuali disponibilità accertate sul conto "indennità di buonuscita" affluiranno a fine esercizio, nella misura che sarà stabilita nel mese di dicembre di ogni anno dal consiglio di amministrazione, in apposito fondo dal quale saranno prelevate le somme occorrenti per integrare l'indennità di buonuscita quando risulti in misura inferiore a quella corrisposta nell'anno precedente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-27-bis