Statuto›Capo VI
Art. 34
In vigore dal 1 feb 1962
Il Consiglio di amministrazione del Fondo di assistenza per i finanzieri, nominato ai sensi dell' della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 152 del regio decreto del 5 aprile, n. 532, per il periodo dal 1 luglio 1961 al giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente statuto, provvederà alla compilazione.
a) del rendiconto generale relativo al periodo del 1 luglio 1961 al giorno precedente a quello dell'entrata in vigore del presente statuto, ai sensi del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
b) di un inventario descrittivo ed estimativo delle attività e delle passività della situazione patrimoniale del Fondo di assistenza per i finanzieri, riferita al giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente statuto sulla base dei dati contenuti nel rendiconto generale di cui alla precedente lettera a).
Il passaggio della gestione tra il predetto Consiglio di amministrazione e il Consiglio di amministrazione nominato ai sensi del presente statuto avviene mediante processo verbale, redatto dal Consiglio di amministrazione subentrante.
Nel verbale, ai quale sono i allegati il rendiconto o l'inventario di cui ai precedenti comma, è fatta intenzione della consegna dei documenti giustificativi delle operazioni compiute, dei documenti comprovanti la proprietà dei beni indicati nell'inventario e dell'archivio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-34