Statuto›Capo IV
Art. 31
In vigore dal 1 feb 1962
Gli ordini di pagamento e di riscossione sono emessi, in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con firma del presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del vice presidente; sono controfirmati dal segretario e, ad operazione eseguita, dal cassiere.
I pagamenti per il tramite dei servizi degli istituti di credito di diritto pubblico sono effettuati a mezzo di assegni di conto corrente a copertura garantita.
Le operazioni di cassa vengono eseguite con firma congiunta del segretario e del cassiere. All'ordine di pagamento deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-31