Art. 1
In vigore dal 1 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 20 ottobre 1960, n. 1265;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvato lo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri secondo il testo allegato ai presente decreto, firmato dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-rd-1