Statuto›Capo IV
Art. 28
28 / 37In vigore dal 1 feb 1962
Le somme spettanti al Fondo di assistenza per i finanzieri sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità che saranno stabilite d'intesa fra l'amministrazione della Cassa e il Consiglio di amministrazione del fondo.
Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità sono investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in acquisto di immobili.
Per le esigenze contabili amministrative il Fondo può avvalersi del servizio dei conti correnti postali e dei servizi degli istituti di credito di diritto pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-18;1414#art-s-28