CNL giornalistico

Art. 36

In vigore dal 13 apr 1961
Ai pubblicisti che prestano la loro opera con le caratteristiche e le modalità di cui agli del presente contratto presso aziende editrici di giornali quotidiani o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, compatibilmente con quanto disposto all' si applicano le norme di cui agli (limitatamente al 1, 2 e 4 comma), 14, 15, 19, 24, 25, 26 e 28 (per quanto di ragione) 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 37 e 43. I pubblicisti hanno diritto per ogni anno di servizio prestato ad un periodo di ferie retribuite di 22 giorni lavorativi. Per quanto riguarda la aspettativa ed i permessi sindacali, le festività cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo delle ferie non godute, valgono le corrispondenti norme di cui all'. La risoluzione del rapporto quando non avvenga per fatto o per colpa del pubblicista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso dà diritto ad un preavviso da parte dell'editore di due mesi se il pubblicista non ha superato i 5 anni di anzianità aziendale e di tre mesi se egli ha superato i 5 anni di anzianità aziendale, nonché alla corresponsione di una indennità di anzianità pari ad un mese di retribuzione per ogni anno di servizio prestato. Per le frazioni di anno saranno corrisposti i relativi dodicesimi. Il pubblicista, tranne i casi previsti dall', non potrà abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere un'indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione. In caso di dimissioni del pubblicista dovrà essere corrisposta, dall'editore la sola indennità di anzianità nelle misure seguenti: - 50% ai pubblicisti che all'atto delle dimissioni non abbiano superato i 5 anni di servizio prestato; - 100% ai pubblicisti che all'atto delle dimissioni abbiano superato i 5 anni di servizio prestato. Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle norme di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo