CNL giornalistico

Art. 39

In vigore dal 13 apr 1961
Il presente contratto, nei termini e con limiti sotto indicati, si applica anche ai giornalisti professionisti o pubblicisti che prestino normale attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e vincolo di dipendenza in aziende editrici di periodici. Giornalisti professionisti: a) sono applicabili le norme contenute negli (limitatamente al primo ed al secondo comma), 13 (limitatamente ai giornalisti professionisti che prestino la loro opera con orario pieno), 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43; b) - fermo il disposto dell', il periodo di prova potrà essere convenuto per un periodo massimo di 5 mesi; c) - fermo il disposto dell', l'articolista potrà pubblicare in volume gli articoli inviati, sei mesi dopo la consegna dell'ultimo della serie; d) - la indennità redazionale spetta anche ai giornalisti professionisti dipendenti da editori di periodici che abbiano almeno un anno di anzianità effettiva nella categoria dei professionisti e sarà corrisposta con le modalità previste dell'. Essa sarà commisurata ad una mensilità della retribuzione con i massimali di cui all', ridotti del 7%. Tale riduzione non si applica ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di redattore o di redattore capo (ove esista) che prestino la loro opera con orario pieno presso la redazione di periodici settimanali o bisettimanali di particolare importanza giornalistica e a diffusione nazionale; e) minimo di stipendio - lo stipendio mensile spettante ai giornalisti professionisti di cui al primo comma del presente articolo aventi la qualifica di redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale, di redattore ordinario o di redattore capo (ove esista) che prestino la loro opera con orario pieno nelle redazioni dei periodici, non potrà essere inferiore ai corrispondenti minimi dei giornalisti professionisti addetti ai quotidiani con l'aggiunta del 3 elemento, ridotti del 7%, oltre la indennità di contingenza. Tale riduzione non si applica ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale, di redattore ordinario o di redattore capo (ove esista) che prestino la loro opera con orario pieno presso la redazione di periodici settimanali o bisettimanali di particolare importanza giornalistica e a diffusione nazionale; f) risoluzione del rapporto per licenziamento - la risoluzione del rapporto, quando non avvenga per fatto o per colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, e regolata dalle norme seguenti: 1) al direttore spetterà una indennità fissa pari a 9 mesi di retribuzione; 2) al redattore capo, ove esista, una indennità fissa pari a 7 mesi di retribuzione; 3) a tutti gli altri redattori una indennità fissa pari a 5 mesi di retribuzione. In aggiunta alla indennità fissa di cui ai precedenti paragrafi, sarà dovuta una indennità di anzianità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato. Per i giornalisti professionisti addetti ai periodici editi da aziende giornalistiche editrici di quotidiani ed ai giornalisti professionisti addetti ai periodici almeno settimanali, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo e che abbiano una anzianità di 4 anni presso lo stesso editore, si applicano per la risoluzione dei rapporto i criteri e le indennità, di cui all'. I criteri e le indennità di cui all' si applicano anche ai giornalisti professionisti che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo addetti ai periodici almeno settimanali di particolare importanza giornalistica e a diffusione nazionale, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio nell'azienda; g) dimissioni - il giornalista, tranne i casi previsti dell'. non potrà abbandonare l'azienda senza darne un preavviso di 2 mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione. In caso di dimissioni del giornalista, dovrà essere corrisposta la sola indennità di anzianità nelle misure seguenti: a) 50% a coloro che non hanno superato i 5 anni di servizio nella azienda all'atto delle dimissioni; b) 100% a coloro che hanno superato i 5 anni. Al giornalista che abbia una anzianità aziendale eccedente i 25 anni sarà corrisposta anche metà della indennità fissa. Anche per i rapporti regolati dal presente articolo sono valide la dichiarazione a verbale e la nota particolare riportate in calce all'. Pubblicisti: a) sono applicabili le norme contenute negli (limitatamente al primo e al secondo comma), 13 (limitatamente ai pubblicisti che prestano opera giornalistica quotidiana con orario pieno nelle redazioni dei periodici), 14, 15 e 17 (limitatamente ai pubblicisti che prestano opera giornalistica quotidiana con orario pieno nelle redazioni dei periodici), 19, 24, 25, 26 e 28 (per quanto di ragione), 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32 e 43: b) - Fermo il disposto dell' il periodo di prova potrà essere convenuto per un periodo massimo di cinque mesi; c) - Fermo il disposto dell' l'articolista potrà pubblicare in volume gli articoli inviati sei mesi dopo la consegna dell'ultimo della serie; d) - Per quanto riguarda l'aspettativa ed i permessi sindacali, le festività cadenti nel periodo delle ferie ed il compenso sostitutivo delle ferie non godute, valgono le corrispondenti norme di cui all'; e) Minimi di stipendio - Lo stipendio mensile spettante ai pubblicisti che prestino opera giornalistica quotidiana con orario pieno nelle redazioni dei periodici non potrà essere inferiore ai corrispondenti minimi del giornalista professionista del quotidiano ridotti del 15% oltre la indennità di contingenza; f) La risoluzione del rapporto per i pubblicisti che prestino opera giornalistica quotidiana con orario pieno nelle redazioni dei periodici quando non avvenga per fatto o per colpa del pubblicista sarà regolata dalle norme seguenti: - al direttore spetterà un preavviso di cinque mesi; - al redattore capo un preavviso di quattro mesi; - ai redattori un preavviso di tre mesi. È dovuta inoltre una indennità di anzianità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato a far tempo dal 1 gennaio 1947. Per l'anzianità maturata al 1 gennaio 1947, rimangono fermi i diritti eventualmente acquisiti. Per le frazioni di anno saranno corrisposti i relativi dodicesimi; g) Ai pubblicisti non previsti dal punto f) quando la risoluzione del rapporto non avvenga per fatto o colpa del pubblicista, spetterà un preavviso da parte dell'editore di due mesi se il pubblicista non ha superato i cinque anni di anzianità aziendale e di tre mesi se ha superato i cinque anni di anzianità aziendale. Sarà inoltre dovuta una indennità di anzianità pari a un mese di retribuzione, per ogni anno di servizio prestato a far tempo dal 1 gennaio 1947. Per l'anzianità maturata al 1 gennaio 1947 rimangono fermi i diritti eventualmente acquisiti. Per le frazioni di anno saranno corrisposti i relativi dodicesimi: h) Il pubblicista, tranne i casi previsti dall', non potrà abbandonare l'azienda senza dare un preavviso di due mesi. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione. In caso di dimissioni del pubblicista, dovrà essere corrisposta dall'editore la sola indennità di anzianità nelle misure seguenti: - 50% ai pubblicisti elle all'atto delle dimissioni non abbiano superato i 5 anni di servizio prestato; - 100% ai pubblicisti che all'atto delle dimissioni abbiano superato i 5 anni di servizio prestato; i) Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto di lavoro sono regolati dalle norme di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-39

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