CNL giornalistico

Art. 41

In vigore dal 13 apr 1961
Per la copertura degli oneri derivanti dai trattamento per infortunio di cui all'articolo precedente, i datori di lavoro verseranno all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, con le modalità previste per le assicurazioni sociali obbligatorie, un contributo mensile di L. 600 per ogni giornalista di cui al precedente , la metà del quale è a carico del giornalista. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta e del versamento della quota a carico del giornalista. Per i ritardi, le omissioni e la disciplina contributiva in genere valgono le norme in atto per le altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto. Nel caso di rapporti plurimi, la quota a carico del giornalista sarà trattenuta dall'Azienda da esso indicata - con lettera raccomandata - all'Istituto. Il contributo aziendale potrà essere ripartito tra le aziende interessate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-41

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