CNL giornalistico
Art. 43
In vigore dal 13 apr 1961
Le controversie collettive e individuali relative alla applicazione del presente contratto saranno deferite, per un tentativo di conciliazione, a un collegio costituito in ogni località sede di Associazione regionale di stampa formato da due rappresentanti della locale Associazione di Stampa, da due rappresentanti della Federazione editori nonché da un quinto membro nominato di comune accordo.
Decorso un mese dalla denuncia della controversia al collegio senza che il tentativo di conciliazione sia stato compiuto, le parti potranno adire l'autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-43