CNL giornalistico Norme Transitorie
Art. 2
In vigore dal 13 apr 1961
Per retribuzione si intende quanto percepito dal giornalista quale corrispettivo per la sua prestazione, in forza di qualsiasi norma legislativa o contrattuale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cgn-2