CNL giornalistico Norme Transitorie
Art. 5
In vigore dal 13 apr 1961
Le differenze fra i minimi fissati dalle tabelle allegate al presente contratto e quelli di cui alle tabelle allegate al contratto precedente dovranno essere riportate in cifra sugli stipendi di fatto.
Per i direttori, condirettori, vicedirettori la base del computo è costituita dai minimi di stipendio del capo redattore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cgn-5