CNL giornalistico Norme Transitorie

Art. 5

In vigore dal 13 apr 1961
Le differenze fra i minimi fissati dalle tabelle allegate al presente contratto e quelli di cui alle tabelle allegate al contratto precedente dovranno essere riportate in cifra sugli stipendi di fatto. Per i direttori, condirettori, vicedirettori la base del computo è costituita dai minimi di stipendio del capo redattore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cgn-5

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