CNL giornalistico Allegato 3 Accordo 15 gennaio 1955

Art. 2

In vigore dal 13 apr 1961
I nuovi minimi di stipendio per i giornalisti professionisti di cui all' del Contratto nazionale predetto sono quelli risultanti dalle tabelle annesse al presente Accordo. Essi risultano dal conglobamento dei minimi di stipendio antecedentemente in vigore, della indennità di contingenza in atto al 31 luglio 1954, della indennità di caro-pane e dell'aumento derivato dalla operazione di riassetto zonale. Il terzo elemento continuerà ad essere corrisposto separatamente nella misura e con le modalità ed i criteri attualmente in vigore; del pari verrà corrisposto separatamente l'importo equivalente ai punti della indennità di contingenza maturati successivamente al 31 luglio 1954. Al redattore che abbia meno di 18 mesi di anzianità professionale sarà corrisposto lo stipendio minimo del redattore ordinario con la riduzione del 10%.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cga-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo