CNL giornalistico

Art. 11

In vigore dal 13 apr 1961
I minimi di stipendio spettanti ai redattori di giornali quotidiani e di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, sono quelli fissati dalle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti categorie: a) redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale; b) redattore ordinario; c) capo servizio, nelle redazioni con più di cinque redattori. È considerato capo servizio il redattore al quale sia stata riconosciuta per iscritto tale qualifica o al quale comunque sia stata attribuita a sensi dell' la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze uno o più redattori o collaboratori fissi di cui all' col compito di coordinarne e rivederne il lavoro. Nelle redazioni con più di cinque e fino a dieci redattori, vi può essere un solo capo servizio: d) capo redattore, titolare, o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale. Oltre i minimi predetti saranno corrisposti l'indennità di contingenza ed un terzo elemento di L. 1.000 mensili per l'Alta Italia e di L. 250 mensili per l'Italia Centro-Meridionale. Il terzo elemento verrà corrisposto integralmente per le città di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Varese e Venezia. Sarà ridotto del sei per cento per le Provincie di Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, La Spezia, Livorno, Padova, Udine e Verona. Sarà ridotto del dieci per cento per tutte le altre città. Il terzo elemento non è computabile ai fini delle maggiorazioni per il lavoro notturno, per quello festivo e per quello straordinario degli stenografi.
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