CNL giornalistico
Art. 11
In vigore dal 13 apr 1961
I minimi di stipendio spettanti ai redattori di giornali quotidiani e di agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, sono quelli fissati dalle tabelle allegate al presente contratto per le seguenti categorie:
a) redattore con meno di 18 mesi di anzianità professionale;
b) redattore ordinario;
c) capo servizio, nelle redazioni con più di cinque redattori.
È considerato capo servizio il redattore al quale sia stata riconosciuta per iscritto tale qualifica o al quale comunque sia stata attribuita a sensi dell' la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze uno o più redattori o collaboratori fissi di cui all' col compito di coordinarne e rivederne il lavoro.
Nelle redazioni con più di cinque e fino a dieci redattori, vi può essere un solo capo servizio:
d) capo redattore, titolare, o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale.
Oltre i minimi predetti saranno corrisposti l'indennità di contingenza ed un terzo elemento di L. 1.000 mensili per l'Alta Italia e di L. 250 mensili per l'Italia Centro-Meridionale. Il terzo elemento verrà corrisposto integralmente per le città di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Varese e Venezia.
Sarà ridotto del sei per cento per le Provincie di Bergamo, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, La Spezia, Livorno, Padova, Udine e Verona.
Sarà ridotto del dieci per cento per tutte le altre città.
Il terzo elemento non è computabile ai fini delle maggiorazioni per il lavoro notturno, per quello festivo e per quello straordinario degli stenografi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-11