CNL giornalistico Allegato 3 Accordo 15 gennaio 1955
Art. 5
In vigore dal 13 apr 1961
La maggiorazione del 5% prevista dall' del Contratto nazionale di lavoro giornalistico sarà applicata, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Accordo, sui nuovi minimi di stipendio per quello che riguarda l'anzianità di servizio maturata successivamente al 30 giugno 1953.
Per l'anzianità di servizio maturata fino alla data del 30 giugno 1953 l'importo dei relativi aumenti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Nota a chiarimento
Poiché le parti contraenti ritengono che i superminimi concessi dalle aziende ai giornalisti dipendenti hanno carattere individuale o di merito, resta inteso che la differenza tra il vecchio minimo di stipendio, aumentato della indennità di contingenza in atto al 31 luglio 1954 e della indennità di caro-pane, ed il nuovo minimo di stipendio sarà riportata in cifra sugli stipendi di fatto.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cga-5