CNL giornalistico

Art. 13

In vigore dal 13 apr 1961
Ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale, capo servizio, redattore ordinario, spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza, fino ad un massimo di 12 scatti. Tale maggiorazione sarà pari al 5% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza per i primi sei scatti e del 6% per i successivi. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Nel caso di passaggio a categoria superiore l'anzianità del giornalista, ai fini degli aumenti periodici, decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria, ferma restando comunque la eventuale maggior retribuzione in atto al momento del passaggio. Gli aumenti periodici al redattore avente meno di 18 mesi di anzianità professionale decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore ordinario. Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno essere conteggiati nello scatto biennale che spetta al giornalista quando l'editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell'aumento, la volontà di farli assorbire. I giornalisti professionisti, esauriti nella stessa azienda e nella medesima categoria di appartenenza i 12 scatti di anzianità previsti dal primo comma del presente articolo, avranno diritto di fruire, per l'anzianità di servizio maturata dal 1 gennaio 1958, di ulteriori tre aumenti biennali, in ragione del 6% del minimo di stipendio aumentato della indennità di contingenza quando non abbiano avuto in precedenza aumenti individuali tali da far raggiungere al loro stipendio di fatto (senza tener conto degli aumenti periodici di anzianità e, per coloro che ne hanno fruito, dell'aumento di cui all'accordo 25 giugno 1952 - vedi allegato 2) rispettivamente la misura di 106/100 del minimo di stipendio della categoria, aumentato della indennità di contingenza, in atto alla data di maturazione del primo scatto; di 112/100 del minimo di stipendio, aumentato della indennità di contingenza, in atto alla data di maturazione del secondo scatto e di 118/100 del minimo di stipendio, aumentato della indennità di contingenza, in atto alla data di maturazione del terzo scatto. Ai giornalisti che avessero avuto aumenti in misura interiore alle predette, sarà corrisposta la differenza fino a concorrenza. Per coloro elle avessero avuto aumenti in misura superiore alle predette si procederà all'assorbimento della eccedenza all'atto della applicazione dell'aumento biennale. Per il computo degli aumenti periodici di anzianità al direttore, condirettore, e vice direttore maturati anteriormente al 1 luglio 1953, si farà riferimento al minimo di stipendio del redattore capo. Per duello degli aumenti maturati successivamente al 1 luglio 1953 si farà riferimento al minimo di stipendio del redattore capo aumentato del 20%. Detta percentuale ha soltanto valore convenzionale limitatamente agli effetti del presente articolo, non intendendosi con ciò aver voluto determinare un minimo di stipendio per il direttore, condirettore e vice direttore. A) Criteri per il calcolo degli aumenti periodici per l'anzianità maturata al 1 luglio 1953. Per l'anzianità di servizio maturata alla data 1 luglio 1953 l'importo degli aumenti derivati dagli scatti acquisiti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita a tale data. Ad ogni aumento dei minimi di stipendio, l'importo consolidato di cui al comma che precede verrà aumentato in ragione del 5% della differenza tra il nuovo minimo e quello in vigore al 1 gennaio 1955 (accordo per il conglobamento - vedi allegato 3) per ogni scatto maturato al 1 luglio 1953 fino ad un massimo di 6, e del 6% per i successivi. B) Criteri per il calcolo degli aumenti periodici per l'anzianità maturata dopo il 1 luglio 1953. Tale calcolo sarà effettuato aggiungendo al minimo di stipendio tante aliquote del 5% quanti sono i bienni di anzianità maturati dopo il 30 giugno 1953 fino al sesto scatto, e del 6% per i successivi. Gli aumenti periodici di anzianità successivi al 30 giugno 1953 saranno calcolati sui minimi di stipendio aumentati della indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto. Ad ogni successiva variazione dei minimi di stipendio saranno nuovamente calcolati gli aumenti periodici di anzianità maturati, in relazione ai nuovi minimi. Per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-13

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