CNL giornalistico
Art. 40
In vigore dal 13 apr 1961
L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" corrisponderà, nel caso di infortunio sul lavoro o extra professionale, a tutti i giornalisti aventi i requisiti prescritti dal vigente regolamento dell'Istituto per fruire dell'assistenza di malattia (o ai loro aventi causa indicati nel Regolamento di attuazione) e trattamento economico non inferiore a quello del redattore, il seguente trattamento:
a) per il caso di morte: L. 5.000.000;
b) per il caso di invalidità permanente totale: L. 6.000.000;
c) per il caso di invalidità permanente parziale, in proporzione all'indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.
Per le invalidità temporanee resta fermo il trattamento di malattia previsto dal Regolamento dell'Istituto.
L'importo della indennità prevista dal presente arti colo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nella ipotesi di responsabilità per colpa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-40