CNL giornalistico

Art. 37

In vigore dal 13 apr 1961
Per i pubblicisti di cui all'ari. 36 le norme relative alle indennità di licenziamento hanno valore solo con decorrenza dal 1 gennaio 1939. Per l'anzianità di servizio precedente alla data suddetta l'indennità di licenziamento, in quanto spettante, verrà al momento della risoluzione del rapporto liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825. oppure in base agli eventuali migliori usi locali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-37

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