CNL giornalistico
Art. 35
In vigore dal 13 apr 1961
Nelle imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, indipendentemente dal numero dei redattori e nelle aziende editrici di pubblicazioni settimanali e bisettimanali di particolare importanza, le quali per la loro attrezzatura redazionale ed il loro carattere nazionale diano garanzia di assicurare una seria preparazione professionale del praticante, e che abbiano almeno sei giornalisti professionisti dipendenti ai quali sia riconosciuta l'applicazione del presente contratto, potranno essere assunti come praticanti coloro che i ne abbiano i requisiti, ma solo nelle redazioni e in ragione di uno su dieci redattori o frazioni di dieci.
In nessun caso potranno essere affidati posti direttivi a praticanti.
L'assunzione del praticante verrà comunicata dall'editore all'Associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, con lettera raccomandata entro dieci giorni.
Ai praticanti. superato il periodo di prova di tre mesi, è dovuto il seguente trattamento:
a) nei casi di infortunio o malattia avranno diritto alla conservazione del posto per tre mesi. Durante il primo mese avranno diritto alla intera retribuzione e per i successivi due mesi a metà della stessa;
b) ad un periodo annuale di ferie di 15 giorni;
c) ad un congedo matrimoniale di 15 giorni;
d) alla 13a mensilità nella misura e con le modalità previste dall';
e) ai compensi ed alle maggiorazioni previste dall' per il
lavoro prestato durante i giorni festivi
f) alla maggiorazione, in quanto dovuta, prevista dall' per il lavoro notturno;
g) in caso di licenziamento, non dovuto a fatto o a colpa tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, avranno diritto ad un termine di preavviso di un mese. In mancanza di preavviso sarà loro dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso. Avranno Inoltre diritto ad una indennità di tante mezze mensilità di retribuzione quanti sono gli anni di servizio prestato;
h) in caso di dimissioni, il praticante non potrà abbandonare la azienda senza dare il preavviso di un mese. La inosservanza di tale disposizione darà diritto all'editore di avere una indennità equivalente all'importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del praticante;
i) nel caso di chiamata o richiamo alle armi valgano le disposizioni di legge.
Ai praticanti verrà corrisposto un equo compenso mensile non inferiore, dopo i primi tre mesi di servizio, al sessanta per cento del minimo di stipendio dovuto al redattore ordinario e non inferiore, dopo i primi 12 mesi di servizio al 75% del predetto minimo. Verrà inoltre corrisposta la indennità di contingenza.
All'atto della loro assunzione i praticanti dovranno esibire all'editore la prova documentale del periodo di pratica giornalistica, eventualmente svolta presso altri editori di giornali quotidiani, presso agenzie di informazioni quotidiane per la stampa o aziende editrici di pubblicazioni settimanali o bisettimanali, come indicato nel primo comma del presente articolo, corredandola del certificato di iscrizione all'Albo professionale dei giornalisti - elenco praticanti.
Il praticante deve prestare la sua opera per almeno sei mesi consecutivi nell'ultima azienda presso la quale matura l'anzianità dei 18 mesi previsti dalle vigenti disposizioni ed ottenere la dichiarazione di idoneità rilasciata dal direttore e quella dell'editore che documentino l'esistenza del regolare rapporto di lavoro, ai fini del passaggio nella categoria dei professionisti.
Il praticante che abbia compiuto il periodo di praticantato avrà diritto al trattamento contrattuale dei giornalisti professionisti dalla data della stia iscrizione nell'Albo dei professionisti.
All'atto della risoluzione del rapporto, il periodo di servizio prestato dal giornalista professionista nella azienda quale praticante sarà computato ai soli effetti della indennità di licenziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-35