CNL giornalistico
Art. 33
In vigore dal 13 apr 1961
Il giornalista che abbia raggiunto il 60 anno di età ed un'anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno tre anni ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennità di licenziamento.
Ove dopo tale risoluzione egli fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica conserverà il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico: peraltro, in caso di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a fatto o a colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto egli avrà diritto a conseguire un'indennità di anzianità pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno o frazione di anno prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad una indennità fissa pari ad un sesto di quella prevista dagli o 39 del presente contratto, a seconda che il rapporto fosse costituito con azienda editrice di giornali quotidiani, ovvero con azienda editrice di periodici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-33