CNL giornalistico
Art. 28
In vigore dal 13 apr 1961
Agli effetti della liquidazione della indennità fissa e della indennità di anzianità, la retribuzione mensile sarà determinata moltiplicando per 12 l'ultima retribuzione mensile, aggiungendo i 30 ventiseiesimi della retribuzione stessa (13a mensilità), nonché l'importo dell'indennità redazionale, e dividendo la somma risultante per 12.
Nella retribuzione medesima saranno computati i compensi speciali percepiti da almeno sei mesi consecutivi per incarichi giornalistici di carattere continuativo. Dal computo della liquidazione sono escluse le retribuzioni per lavori domenicali e festivi, tranne il caso che siano state concordate a forfait.
Sono paramenti esclusi i rimborsi spese anche se convenuti a forfait e le gratificazioni non contrattuali.
Quando la cessazione del rapporto di lavoro giornalistico avvenga per licenziamento o per morte del prestatore d'opera, lo stipendio e ogni altro assegno mensile fisso cessano con la fine del mese nel quale siano avvenuti il licenziamento o la morte.
Quando la cessazione dipenda da dimissioni, gli stipendi e gli assegni cessano alla data delle dimissioni. Se il giornalista abbia prestato la sua opera alternativamente in orario notturno e diurno, ai fini della liquidazione della indennità di anzianità; si prenderà per base la retribuzione di fatto corrisposta nei due turni e se ne calcolerà la media tenendo conto del periodo di servizio prestato dal giornalista in ciascuno dei due turni durante gli ultimi dodici mesi.
Qualora il giornalista abbia prestato la sua opera in turno notturno per un periodo non inferiore agli 8 anni dei quali almeno tre consecutivi ed al momento della cessazione del rapporto presti lavoro in turno diurno, la liquidazione della indennità, per la parte relativa a tale periodo, sarà effettuata sulla base della retribuzione spettante per il turno notturno.
Ai fini della determinazione del periodo di cui al comma che precede non sarà tenuto conto del servizio prestato antecedentemente al 23 luglio 1947.
Le indennità di licenziamento debbono essere versate non oltre otto giorni dalla data della cessazione del rapporto.
In caso di controversia sull'ammontare della liquidazione, l'editore verserà al giornalista, entro i termini di cui al comma precedente, la parte non contestata delle indennità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-01-16;153#art-cg-28